(massima n. 1)
Il curatore del fallimento non ha facoltà di sciogliersi da un contratto di locazione in corso alla data del fallimento stesso — subentrando, per converso, nella posizione del fallito nel rapporto contrattuale pendente —, ma ha facoltà di esercitare l'azione revocatoria di cui all'art. 67 l. fall., ove ne sussistano le condizioni previste da tale norma per far dichiarare inopponibile alla massa il contratto stipulato in epoca anteriore al fallimento, nel qual caso, peraltro, egli sarà tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali fin quando essi non vengano paralizzati dalla sentenza che accoglie la domanda di revoca (senza che l'effetto costitutivo tipico di tale sentenza metta in questione il fondamento giuridico delle prestazioni precedentemente eseguite in corso di contratto).