(massima n. 1)
In tema di divisione ereditaria, deve farsi riferimento per la formazione delle quote e la determinazione degli eventuali conguagli al valore venale dei beni relitti al momento della divisione. Tuttavia, poiché i conguagli dovuti da un condividente agli altri, rappresentando una parte di quota ereditaria, costituiscono debiti di valore, le somme relative vanno adeguate alle sopravvenute mutazioni del potere di acquisto della moneta, sģ che in concreto mediante la loro modificazione numerica ne resti inalterato l'effettivo valore da essi rappresentato.