(massima n. 1)
La mancata applicazione dell'indulto in sede di giudizio di cognizione, nel caso in cui non sia negato all'imputato il diritto di goderne ma sia invece rinviato, implicitamente o esplicitamente, alla sede esecutiva ogni provvedimento al riguardo, non determina alcuna nullitą, né alcuna conseguenza negativa per il condannato, che potrą adire il giudice dell'esecuzione per conseguire il beneficio.