(massima n. 1)
Legittimato all'esercizio dell'azione civile nel processo penale non č solo il soggetto passivo del reato ma anche il danneggiato che abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato; tale rapporto di causalitā sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, abbia tuttavia determinato uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la legittimazione alla costituzione di parte civile della societā assicuratrice di bene oggetto di incendio doloso, cagionato dall'assicurato, con riferimento ai profili del lucro cessante, per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento degli ulteriori premi, e del danno emergente, avendo riguardo alle spese per l'istruttoria avviate a seguito della denuncia di sinistro).