(massima n. 1)
La prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore č interrotta dalla comunicazione della sua richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ., spettando al datore di lavoro, che contesti l'efficacia interruttiva della richiesta, provarne le eventuali lacune o ambiguitā.