(massima n. 1)
Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze in tempi diversi con risultati difformi, il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che questi risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui era stata respinta la domanda di prestazioni assistenziali, aderendo alla C.t.u. espletata in grado d'appello secondo cui la malattia non era «documentata con rigore scientifico» senza motivare sulla mancata considerazione delle cartelle cliniche utilizzate dal primo c.t.u.).