(massima n. 1)
In caso di contrasto fra consulenze tecniche di ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l'accoglimento da parte del giudice dell'appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di tali conclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello, che in quanto revisio prioris instantiae č proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti.