(massima n. 1)
Il giudice, il quale disattenda il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, ha l'onere di dare di ciò adeguata motivazione, autonomamente e direttamente penetrando nella questione tecnica e di questa giungendo a dare propria, diversa e motivata soluzione. Tuttavia, nel caso in cui il giudice, dopo avere espletato un'indagine tecnica d'ufficio e dopo avere disposto, a seguito delle critiche a questa formulate dalle parti, altra indagine, ritrovi nei fatti nuovamente accertati una conferma del primo parere, può, contestualmente avvalendosi delle due consulenze, non accogliere il secondo parere nella sua interezza, bensì nella misura del riscontro, che del precedente parere egli esigeva; in tale caso, la giustificazione della decisione è costituita anche dal primo parere. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha utilizzato la consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello per la diagnosi e per il giudizio circa l'assenza di miglioramenti nei confronti della situazione preesistente, pur avendo il consulente tecnico affermato che all'epoca della revoca la capacità di guadagno della ricorrente non era ridotta nelle misura di cui all'art. 10 del R.D.L. n. 636 del 1939).