(massima n. 1)
Ove la decisione di una controversia dipenda da una questione tecnica, il giudice che censuri il parere espresso del consulente d'ufficio ha l'onere di motivare adeguatamente tale censura e, in tale ambito, può motivatamente escludere la stessa necessità dell'indagine tecnica, ovvero disporre motivatamente una nuova indagine, ovvero fornire adeguata dimostrazione di aver potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione.