(massima n. 1)
Nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio, espletata in materia che richieda elevate cognizioni specifiche (nella specie, edilizia di convogliamento delle acque), č rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimitā, recepire le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite da presunzione d'imparzialitā, astenendosi da considerazioni personali sulle contrapposte argomentazioni del consulente di parte, meno attendibili perché influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente.