(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'accertamento tecnico debba eseguirsi lontano dalla sede giudiziaria competente per la definizione della controversia, il giudice può delegare per la nomina del consulente tecnico il pretore del mandamento in cui deve svolgersi il predetto accertamento, in analogia con quanto disposto dall'art. 203 c.p.c. per l'assunzione dei mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale.