(massima n. 1)
Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunitā di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione giā depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice. L'esercizio di tale potere, con ordinanza emanata su istanza di parte o su iniziativa officiosa e revocabile ex art. 177, comma secondo, c.p.c., non č sindacabile in sede di legittimitā, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici ; peraltro, il provvedimento con cui il giudice dispone la rinnovazione delle indagini non priva di efficacia l'attivitā espletata dal consulente sostituito.