(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 (applicabile anche dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito), il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria di detto giudice; con la conseguenza che tale domicilio assume rilievo sia ai fini della notifica della sentenza al procuratore medesimo, idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione, sia ai fini della notifica di quest'ultima.