(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione notificato presso lo studio del procuratore del controricorrente che, nel secondo grado di giudizio, pur esercitando fuori della circoscrizione ove ha sede l'autorità giudiziaria presso cui si svolge la causa, non abbia provveduto alla formale elezione di domicilio, dovendosi, in mancanza di tale indicazione, ritenere eletto il domicilio ai sensi degli artt. 82 del r.d. n. 37 del 1934 e 330 c.p.c. presso la cancelleria della Corte d'appello, trattandosi di una nullità radicale della notificazione, sanabile soltanto con la notifica eseguita a mani proprie del procuratore.