(massima n. 1)
Qualora una parte sia costituita in giudizio a mezzo di due procuratori, con uguali poteri di rappresentanza, ciascuno di essi č legittimato a ricevere la notificazione degli atti della controparte. (Nella specie, deceduto uno dei due procuratori nominati col mandato a margine dell'atto di citazione in appello il giorno stesso della pubblicazione della sentenza di secondo grado, questa era stata notificata all'altro procuratore; la Suprema Corte ha rilevato che tale notificazione era idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione).