(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 170 c.p.c., (per cui dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti) il provvedimento emesso nel giudizio di opposizione all'esecuzione non č validamente comunicato al procuratore che, per quanto munito di mandato a margine del precetto, si sia limitato ad assistere la parte nell'attivitā relativa al precetto ed al pignoramento, ma non si sia costituito nel successivo giudizio di opposizione alla esecuzione, dove si č, invece, costituito altro procuratore.