(massima n. 1)
Le notificazioni al procuratore che, pur esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, abbia eletto domicilio nell'ambito della medesima circoscrizione, vanno fatte in questo luogo, e non nel domicilio legale risultante dall'albo professionale, giacché la notifica presso il domicilio in albo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del r.d.l. n. 1578 del 1933, è consentita alla parte notificante solo in via sussidiaria. Pertanto, è nulla la notifica dell'atto di appello eseguita al difensore costituito presso il domicilio risultante dall'albo, qualora diverso dal domicilio eletto nel giudizio in primo grado e non revocato.