(massima n. 1)
L'asserito difetto di "potestas iudicandi" dell'organo giurisdizionale, perché ritenuto istituito con norma tacciata di illegittimitą costituzionale, non integra una questione di giurisdizione bensģ, nel caso in cui trovi accoglimento la relativa eccezione di illegittimitą costituzionale, un vizio di costituzione del giudice, rilevabile ai sensi degli artt. 158 cod. proc. civ. e 161 cod. proc. civ.