(massima n. 1)
Il disposto dell'art. 155, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, č prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, č di applicazione generale, riferendosi non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori e quindi trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso per cassazione (art. 369 c.p.c.) a nulla rilevando in contrario l'eventuale scelta del mezzo postale sė che il deposito č tempestivo se il plico perviene alla cancelleria entro il termine come prorogato dal citato art. 155.