(massima n. 1)
Il principio fissato dall'art. 155 c.p.c., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto per gli atti dei procedimenti civili, ma anche, tra l'altro, ai rapporti con la P.A. in relazione agli obblighi derivanti da disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 80, comma 14, del codice della strada, poiché i veicoli devono essere sottoposti a revisione entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione, ove l'ultimo giorno di tale mese sia festivo, il termine utile per la revisione è spostato al primo giorno seguente non festivo, ancorché del mese successivo.