(massima n. 1)
Al termine dilatorio di cinque giorni previsto dall'art. 7, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a seguito di contestazione delle mancanze al lavoratore si applica la regola della computabilitą dei giorni festivi intermedi, derivabile dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali, dall'art. 155, comma terzo, c.p.c. L'applicazione della suddetta regola non comporta violazione del diritto di difesa dell'incolpato in quanto di tale diritto viene assicurato il rispetto, sia pure in termini ragionevolmente brevi, con la previsione della contestazione scritta dell'addebito e la possibilitą di raccogliere le prove e fornire gli argomenti a discolpa.