(massima n. 1)
Per «anno solare» deve intendersi, propriamente, un periodo di 365 giorni, che puņ decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e non gią il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre, dato che il termine fa riferimento alla nozione astronomica di periodo di rivoluzione della terra attorno al sole. (Nella specie la S.C. ha escluso la violazione del criterio letterale di interpretazione dei contratti da parte del giudice di merito che si era attenuto alla suindicata accezione dell'espressione in riferimento all'art. 41 del C.C.N.L. 1987-89 per i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, richiedente la prestazione in determinate mansioni per 180 giorni nell'arco di un anno solare ai fini della maturazione del diritto all'inquadramento nel livello corrispondente, e ha osservato altresģ che era rispettoso del canone di interpretazione logica dei contratti il rilievo dello stesso giudice che il riferimento al periodo racchiuso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre determinerebbe un'ingiustificata disparitą di trattamento di situazioni equivalenti).