(massima n. 1)
In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso č differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il giorno 16 settembre č compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo", in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, c.p.c..