(massima n. 1)
La violazione dell'obbligo di astensione, previsto dall'art. 186 bis disp. att. cod. proc. civ. per il giudice dell'esecuzione che abbia conosciuto degli atti avverso i quali č proposta opposizione, č deducibile solo con lo strumento della ricusazione ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ., e non in sede di impugnazione come motivo di nullitā della sentenza emessa dal giudice che avrebbe dovuto astenersi.