(massima n. 1)
La condanna per il delitto di evasione non č automaticamente preclusiva della possibilitā di concessione di benefici penitenziari, nella specie della detenzione domiciliare, dovendo il giudice impegnarsi nell'esame approfondito della personalitā del condannato e sulla sua effettiva, perdurante, pericolositā sociale, oltre che sulla verifica della sussistenza di tutte le condizioni richieste per la concessione del beneficio.