(massima n. 1)
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis c.p. č necessaria una struttura organizzativa che abbia come fine l'eversione dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano; se invece, la finalitā di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti violenti, non riguarda l'ordinamento costituzionale dello Stato italiano (nella specie: sede italiana di associazione mirante ad attivitā terroristiche in Algeria), si č fuori dal bene giuridico protetto dalla norma e quindi si č fuori dalla fattispecie di cui all'art. 270.