(massima n. 2)
Nei reati associativi la figura dell'organizzazione si identifica in colui che, anche in fasi successive alla formazione dell'associazione, svolge attività essenziali per assicurarne l'efficienza. Il partecipe invece non ha un ruolo qualificato da funzioni essenziali per il sodalizio, connotato da autonomia decisionale. La sua prestazione è di regola non essenziale, fungibile ma è sempre prestata all'associazione con continuità e consapevolezza. Rientra di regola tra i partecipi quello che all'interno dell'associazione viene definito «irregolare» o «contatto», salvo che non si tratti di «contatto» puramente ideologico, privo di vincoli con l'associazione, che fornisca prestazioni esclusivamente al singolo e non all'associazione.