(massima n. 1)
La fattispecie di associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen. sanziona ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare le libertą fondamentali espressione del sistema democratico e pluralistico, che tutela la titolaritą e l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalitą, sicché la nozione di "ordinamenti sociali" costituiti nello Stato non si esaurisce nelle istituzioni, seppur latamente intese, ma esprime tali fondamentali articolazioni di libertą mediante le quali si realizza il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione.