(massima n. 1)
In tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati di agevolazione dell'immigrazione clandestina, la mancata riproduzione, nel testo dell'art. 2 comma 1, D.L.vo n. 113 del 1999 — il quale ha sostituito l'art. 12, comma 4, D.L.vo n. 286 del 1998 — dell'inciso «salvo che si tratti di mezzo appartenente a persona estranea al reato», figurante nel testo originario, non può essere intesa nel senso che la riserva sia venuta meno e che alla confisca, in tale ipotesi, debba procedersi comunque, prescindendosi da detto limite, in quanto quest'ultimo è presente nelle disposizioni di carattere generale di cui all'art. 240, commi 3 e 4, c.p., fermo restando che per persona estranea al reato deve intendersi esclusivamente chi risulti non solo non avervi concorso, ma non avere neanche avuto, per difetto di vigilanza o altro, alcun tipo di colpevole collegamento, diretto o indiretto, ancorché non punibile, con la consumazione di esso.