(massima n. 1)
L'art. 172 c.p. individua il dies a quo ai fini dell'estinzione della pena nel momento in cui la sentenza di condanna č passata in giudicato e le cause di sospensione di tale termine sono esclusivamente quelle riferite alla sentenza di condanna e non invece quelle riferibili all'attivitā posta in essere dagli organi deputati alla esecuzione.