(massima n. 1)
La prescrizione della pena pecuniaria applicata congiuntamente a quella detentiva, č sempre collegata al decorso del termine previsto per quest'ultima, tranne che nel caso in cui la pena detentiva sia estinta o interamente espiata, nel qual caso la prescrizione della pena pecuniaria riprende ad essere disciplinata dalle norme specificatamente previste per ognuna di esse.