(massima n. 1)
La disposizione transitoria contenuta nell'art. 111 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che fissa i criteri per l'individuazione del termine di prescrizione della multa per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge introducendo una deroga al terzo comma dell'art. 172 c.p., proprio in quanto norma derogatoria, deve considerarsi di stretta interpretazione e perciò non modifica la previsione dell'ultimo comma dell'art. 172 c.p. secondo il quale non sono soggette ad estinzione le pene (pecuniarie e detentive) per i condannati per i quali sia stata applicata la recidiva di cui al capoverso dell'art. 99, che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o che, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, abbiano riportato una condanna per reati della stessa indole.