(massima n. 1)
Stante la piena libertà del testatore di mutare, fino al momento della morte, le proprie disposizioni, nel caso di successivi testamenti non è necessario, una volta individuata l'ultima volontà testamentaria, accertare che vi sia stata altresì la volontà di revocare, in tutto o in parte, i precedenti testamenti, ben potendo essere la revoca, totale o parziale, non un oggetto diretto dell'ultima manifestazione di volontà ma un semplice effetto di questa disposizione, ove incompatibile con le precedenti, perfino nell'ipotesi che il testatore non ricordasse più di avere in precedenza testato e non abbia, così, potuto contemplare le precedenti disposizioni come oggetto di volontà di conferma o di revoca.