(massima n. 1)
In tema di servitù di passaggio per uso agricolo, al fine di valutare l'aggravamento agli effetti dell'art. 1067 c.c., occorre far riferimento alla nozione di attività agricola contenuta nell'art. 2135 c.c., non risolvendosi in un'alterazione della funzione economica e giuridica della servitù l'adeguamento della stessa a sopravvenute esigenze connesse all'evoluzione dell'attività ed al mutamento delle colture agrarie, quale, nella specie, la costruzione di una casa di abitazione in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo.