(massima n. 1)
Il donante che si sia riservato l'usufrutto ex art. 796 c.c. non può trasmetterlo "mortis causa", poiché esso si estingue con la morte del titolare a norma dell'art. 979 c.c.; nella diversa ipotesi del legato di usufrutto, il testatore ha la piena proprietà al tempo dell'apertura della successione, sicché può legare l'usufrutto, scindendolo dalla nuda proprietà trasmessa ad altro successore.