(massima n. 1)
Il principio dell'improponibilità delle azioni possessorie nei confronti della P.A. non opera sia con riguardo ai meri atti materiali di questa, non ricollegabili nemmeno implicitamente all'esercizio di un potere amministrativo, sia agli atti che seppure tipicamente amministrativi, risultino emessi in totale carenza di potere. Ne consegue che, in presenza di presunto atto ablatorio, ove difetti uno dei presupposti dell'esistenza del relativo potere, quale è l'esatta individuazione, nell'atto medesimo, del bene di proprietà privata sul quale sono destinate a prodursi le conseguenze dell'azione della P.A., il comportamento da essa materialmente tenuto è perseguibile con le azioni suddette, senza che rilevi in contrario, ove si tratti di opere costitutive di una servitù, sul bene medesimo, il principio della cosiddetta espropriazione acquisitiva che costituisce un modo di acquisizione alla proprietà pubblica di un bene di proprietà privata, non potendo tale principio trovare applicazione in caso di imposizione di servitù.