(massima n. 1)
L'azione possessoria contro la pubblica amministrazione è esperibile sia se questa agisca iure privatorum, sia se ponga in essere un'attività sine titulo, cioè in assenza di qualsiasi potere giuridico ad essa conferito dalla legge, in quanto in tali casi si ha un comportamento meramente materiale e non opera, perciò, il divieto di condanna ad un facere previsto dall'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E. Qualora, invece, l'attività dell'amministrazione si risolva nell'esecuzione di un potere pubblico o di un atto amministrativo sia pure viziato, la tutela possessoria è inammissibile, perché questa, dovendo ripristinare la situazione modificata o turbata dall'attività denunziata si attuerebbe con un provvedimento di natura costitutiva che, elidendo gli effetti dell'azione amministrativa, violerebbe il divieto imposto dal giudice ordinario dall'art. 4 della legge indicata.