(massima n. 1)
Non č configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice č tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entitā della spesa rispetto all'utilitā e della sostenibilitā della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.