(massima n. 1)
Il decreto con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza territoriale sulla domanda di modifica delle condizioni della separazione personale dei coniugi con riguardo alle modalità di affidamento del figlio minore, non è impugnabile con il regolamento di competenza (come non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. ), non avendo al pari del provvedimento di merito da adottarsi su tale domanda carattere decisorio, neanche in ordine alla negazione della competenza, atteso che la negazione o l'affermazione di questa (come pure della giurisdizione ) è preliminare o strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest'ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione, né “fa giudicato” sulla competenza se non all'interno di quello specifico procedimento che termina con il decreto camerale.