(massima n. 1)
La necessità di esaminare, in un giudizio possessorio, il titolo di acquisto, di possesso o di detenzione del bene controverso deriva dalla condotta del convenuto nel giudizio possessorio, nel senso che, se il convenuto, in luogo di negare il fatto attribuitogli, assume, invece, di averlo compiuto nel legittimo esercizio del suo possesso e di non avere, quindi, leso alcun possesso o compossesso altrui, il tema del dibattimento si sposta dal piano della violazione del vantato possesso a quello della coesistenza e dei limiti di possesso o compossesso analoghi — e quindi di conflitto tra i medesimi — a dirimere il quale sorge la necessità dell'esame dei titoli, da considerarsi solo come fatti inducenti prova del possesso (ad colorandam possessionem) e non come fonte del diritto affermato.