(massima n. 1)
La mera coabitazione non č sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di comportamenti, anche processuali - la proposizione di domanda riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado - ostativi al ripristino, tanto pił che la dedotta coabitazione era rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di mezzi istruttori idonei a corroborarla).