(massima n. 1)
II possesso č tutelato da spogli e molestie indipendentemente dal suo eventuale carattere lesivo di diritti altrui, i quali, pertanto, non possono essere utilmente opposti all'attore in reintegrazione o manutenzione, essendo consentito al convenuto farli valere solo dopo l'esaurimento del giudizio possessorio e l'esecuzione del provvedimento che lo ha concluso (salva l'ipotesi di un pregiudizio irreparabile che ne possa derivare). L'eccezione feci, sed iure feci, pertanto, č ammessa in sede possessoria se investe non giā lo ius possidendi, ma lo ius possessionis, dovendo consistere nella deduzione non di un diritto, ma di un altro possesso, incompatibile con quello vantato dall'attore, in quanto lo esclude o lo comprime o lo limita. (Alla stregua dei principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che, in riforma alla decisione pretorile la quale aveva accolto la domanda degli originari attori che, lamentando lo spoglio o molestia derivanti da lavori di scavo, avevano chiesto la reintegrazione o manutenzione del possesso, stabilendo che l'intimato dovesse provvedere alla riduzione in pristino del terreno dei ricorrenti e astenersi dal compimento di ulteriori lavori di scavo aveva respinto detta domanda, ritenendo l'appellante titolare di una servita di acquedotto, come sarebbe stato desumibile dall'esistenza di una tubatura per la cui riparazione era stato eseguito lo scavo in questione).