(massima n. 1)
In tema di tutela del possesso di servitù di passaggio, quando i risultati della prova non consentono di escludere che il transito sia stato consentito per mera tolleranza, l'incertezza sulla configurabilità di una situazione possessoria non può essere superata in base al titolo prodotto in giudizio, il cui esame è consentito solo ad colorandam possessionem, e cioè per qualificare una già accertata situazione di fatto individuando il diritto al cui esercizio il possesso corrisponde, ma non per dimostrare quest'ultimo, che va rigorosamente provato dall'attore.