(massima n. 1)
Nel caso di spoglio o di turbativa posti in essere con più atti materiali distanziati nel tempo, il termine di un anno per l'esperimento dell'azione possessoria non può decorrere dal primo di essi se dopo ciascun atto, e senza nessuna opposizione da parte dell'agente, venga ripristinata ad opera dello spogliato la situazione precedente, venendo meno in tal caso il collegamento tra i vari atti, ciascuno dei quali va riferito ad un distinto periodo di possesso.