(massima n. 1)
Configura spoglio in danno del conduttore — che perciò è legittimato attivo alla relativa azione prevista dall'art. 1168 c.c. — la privazione del godimento del bene locato, pur se effettuata dal locatore e pur se questi ritiene di agire nell'ambito dei diritti derivatigli dal contratto. (Nella specie il locatore, riservatosi il godimento su un lato di capannone, concesso ad altri in locazione sull'altro lato, aveva chiuso il comune ingresso ad esso con lucchetto, impedendovi l'accesso al conduttore).