(massima n. 1)
In tema di azione di reintegrazione del possesso deve riconoscersi a ciascuno dei compossessori la facoltà di agire a tutela del proprio compossesso, senza che insorga necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i compossessori, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, né di inscindibilità delle cause, essendo idonea la pronuncia a produrre effetti nei confronti della parte revocata in giudizio, onde la stessa non può dirsi inutiliter data.