(massima n. 1)
Sussiste spoglio allorché il proprietario, possessore del fondo gravato da servitù di passaggio restringe l'ampiezza dell'iter, pur se in ottemperanza a norme imperative di legge — (nella specie installandovi una scala antincendio in corrispondenza delle uscite di sicurezza di un suo sottostante esercizio pubblico) — perché tale intento non esclude l'animus spoliandi, mentre la modifica dell'esercizio di una servitù, in mancanza di accordo con il possessore del fondo dominante, deve esser chiesta in un giudizio petitorio.