(massima n. 1)
La trasformazione di una servitł di passaggio mediante modificazione delle opere necessarie al suo esercizio, ovvero il suo trasferimento in altro luogo per unilaterale iniziativa del proprietario di uno dei due fondi integra (in assenza di accordo tra i proprietari medesimi o di un ordine del giudice) gli estremi, oggettivi e soggettivi, dello spoglio violento, rimanendo riservate all'eventuale giudizio petitorio la valutazione delle ragioni addotte dal proprietario convenuto in possessoria circa la esistenza di un suo diritto alla trasformazione o allo spostamento del passaggio (anche se venga, in concreto, rappresentata una assenza di danno, se non addirittura un vantaggio, per il fondo dominante).