(massima n. 1)
In tema di uso della cosa comune, non puņ ritenersi consentita l'installazione, da parte di un condomino, per suo esclusivo vantaggio ed utilitą, di un cancello in un certo punto di un viottolo comune, destinato fin dalla costituzione del condominio al passaggio dei condomini, per l'accesso, tra l'altro, a vani di proprietą esclusiva dei medesimi (nei quali sono sistemate e custodite, nella specie, le utenze domestiche di ciascuno di essi), in quanto detta installazione costituisce anche in caso di messa a disposizione degli altri condomini delle chiavi del cancello una modificazione delle modalitą di uso o di godimento della cosa comune, che interferisce sul «pari uso» della stessa spettante agli altri condomini.