(massima n. 1)
La tutela possessoria della servitù di derivazione d'acqua e di acquedotto riguarda non solo il possesso dell'acqua o dell'impianto sito sul fondo dominante, ma tutto ciò che è necessario per usare della servitù stessa e che costituisce godimento connesso all'esercizio del corrispondente diritto reale. Pertanto, ogni atto diretto a privare il fondo dominante di tale godimento o a turbarlo, da chiunque compiuto, a partire dalla fonte o dal punto di derivazione e fino a quello in cui l'acqua può essere utilizzata, costituisce spoglio o turbativa del possesso e la tutela concessa a chi l'ha subito è quella prevista dagli artt. 1168 e seguenti c.c., non già un'azione contrattuale, ancorché gli atti di spoglio o di turbativa siano stati commessi da chi contrattualmente ha costituito la servitù o da un uso avente causa.